UN ESPERTO PER INTERVENIRE SUL NUCLEO FAMILIARE
Nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, l’art. 473 bis.26 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia prevede un nuovo strumento che attribuisce al giudice, su istanza congiunta delle parti, la facoltà di nominare un esperto per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Può accadere che i genitori non siano in grado di risolvere i problemi in autonomia, pur senza essere per questo inadeguati; si pensi ai figli adolescenti che a volte diradano i rapporti con il genitore non collocatario fino a interromperlo, oppure alle resistenze del genitore convivente con un bimbo molto piccolo a consentire libere frequentazioni con l’altro genitore.
La nomina dell’esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. è uno strumento più snello rispetto alla tradizionale consulenza tecnica d’ufficio, in quanto l’obiettivo è quello di fornire supporto ai genitori e ai minori, mentre la finalità della CTU è quella di fornire al giudice elementi per la decisione in merito al miglior regime di affidamento e collocamento del minore.
Con la nomina dell’esperto, non sarà garantito, per ovvie ragioni, il contraddittorio tecnico, quindi niente presenza dei difensori, né dei consulenti tecnici di parte, che non verranno nominati.
Presupposto per la nomina dell’esperto è l’istanza congiunta di entrambe le parti e ciò implica che si tratti di situazioni non altamente conflittuali, anche perché, affinché l’esperto possa eseguire il compito affidatogli, è necessario che le parti collaborino attivamente.
In caso di opposizione, il giudice potrà comunque coinvolgere il servizio socio-assistenziale.
I costi dell’ausiliario resteranno a carico delle parti stesse (salva la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per le parti ammesse al beneficio ex art. 83, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
L’esperto deve essere scelto tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio o anche al di fuori di esso, purché sul nome vi sia accordo tra le parti.
Egli deve relazionare al giudice l’attività svolta in riferimento agli obiettivi prefissati. Le parti potranno depositare note scritte.
In base a quanto riferito da alcuni giudici della prima sezione del Tribunale di Roma, nel 50% circa dei casi l’esperto ritiene la coppia non mediabile, mentre con il restante 50% ci sono margini di lavoro. Il dato, da prendere con le dovute cautele, essendo limitato e parziale, sembra comunque interessante, sarebbe utile l’istituzione di un osservatorio nazionale per valutare il funzionamento e i risultati del nuovo strumento ed elaborare proposte per eventuali correttivi.
Nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, l’art. 473 bis.26 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia prevede un nuovo strumento che attribuisce al giudice, su istanza congiunta delle parti, la facoltà di nominare un esperto per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Può accadere che i genitori non siano in grado di risolvere i problemi in autonomia, pur senza essere per questo inadeguati; si pensi ai figli adolescenti che a volte diradano i rapporti con il genitore non collocatario fino a interromperlo, oppure alle resistenze del genitore convivente con un bimbo molto piccolo a consentire libere frequentazioni con l’altro genitore.
La nomina dell’esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c. è uno strumento più snello rispetto alla tradizionale consulenza tecnica d’ufficio, in quanto l’obiettivo è quello di fornire supporto ai genitori e ai minori, mentre la finalità della CTU è quella di fornire al giudice elementi per la decisione in merito al miglior regime di affidamento e collocamento del minore.
Con la nomina dell’esperto, non sarà garantito, per ovvie ragioni, il contraddittorio tecnico, quindi niente presenza dei difensori, né dei consulenti tecnici di parte, che non verranno nominati.
Presupposto per la nomina dell’esperto è l’istanza congiunta di entrambe le parti e ciò implica che si tratti di situazioni non altamente conflittuali, anche perché, affinché l’esperto possa eseguire il compito affidatogli, è necessario che le parti collaborino attivamente.
In caso di opposizione, il giudice potrà comunque coinvolgere il servizio socio-assistenziale.
I costi dell’ausiliario resteranno a carico delle parti stesse (salva la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per le parti ammesse al beneficio ex art. 83, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
L’esperto deve essere scelto tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio o anche al di fuori di esso, purché sul nome vi sia accordo tra le parti.
Egli deve relazionare al giudice l’attività svolta in riferimento agli obiettivi prefissati. Le parti potranno depositare note scritte.
In base a quanto riferito da alcuni giudici della prima sezione del Tribunale di Roma, nel 50% circa dei casi l’esperto ritiene la coppia non mediabile, mentre con il restante 50% ci sono margini di lavoro. Il dato, da prendere con le dovute cautele, essendo limitato e parziale, sembra comunque interessante, sarebbe utile l’istituzione di un osservatorio nazionale per valutare il funzionamento e i risultati del nuovo strumento ed elaborare proposte per eventuali correttivi. 